La Legge n° 104, 5 febbraio 1992
La legge 104 è la legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili, definiti nel testo del 1992 handicappati, il cui scopo, in estrema sintesi è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e integrazione.
Con la presente scheda di sintesi intendiamo mettere a disposizione dei nostri utenti uno strumento di facile comprensione e utilizzazione che permetta a chi ne fosse interessato di avere una chiara visione dei diritti dei disabili sanciti dalla legge in questione.
La legge, nel corso degli anni, è stata emendata, integrata, in alcuni casi radicalmente, sempre e comunque a favore del soggetto disabile.
Scopi e finalità
- La dignità umana, la libertà e l’autonomia della persona handicappata vanno perseguiti, così come la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società in genere.
- Prevenzione e rimozione delle cause invalidanti che non rendono possibile la piena realizzazione della persona, il raggiungimento della massima autonomia compatibile con l’handicap e la piena partecipazione della persona con handicap alla vita sociale e la completa realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
- Il recupero funzionale e sociale di una persona con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali va perseguito così come devono essere assicurate le cure e le prestazioni per la prevenzione.
- Ogni forma di emarginazione e di esclusione va eliminata.
Nota: E’ la perfetta realizzazione del principio delle pari opportunità, previsto e descritto dall’articolo 3 della Carta Costituzionale. (Ogni cittadino è uguale a prescindere dal suo stato di salute).
Soggetti destinatari (Soggetti aventi diritto)
La legge si rivolge alla persona handicappata, ossia alla persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ne riduce le capacità di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale e di emarginazione. La legge, inoltre, si applica
- ai famigliari delle persone handicappate
- agli stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Nota: La legge è veramente “inclusiva” perché non esclude nessuno dal suo campo di applicazione (soggetto italiano handicappato, suo famigliare e qualsiasi individuo handicappato presente sul territorio nazionale).
Accertamento dell’handicap
L’accertamento dell’handicap, degli interventi necessari e della capacità complessiva residua sono effettuati dall’unità sanitaria locale mediante commissioni mediche.
Nota: L’accertamento dell’handicap è passaggio indispensabile per stabilire il diritto ad accedere ad una serie di agevolazioni sul piano fiscale, lavorativo, scolastico o attinente ad altri ambiti.
Principi generali per i diritti della persona handicappata
Vanno rimosse le cause invalidanti, ossia quelle che provocano le minorazioni (fisiche, psichiche o sensoriali), l’autonomia individuale va promossa così come la realizzazione dell’integrazione sociale.
Questi obiettivi sono perseguiti con i mezzi di seguito illustrati:
- ricerca in tutti i settori pertinenti
- prevenzione, diagnosi e terapia precoce delle minorazioni
- informazione continua alle famiglie
- coinvolgimento della famiglia nelle scelte degli interventi
- sostegno anche psicologico alla famiglia
- garanzia della scelta degli interventi più idonei
- promozione del superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale
Nota: Perfetta realizzazione della “centralità della persona”, altro principio costituzionale. La persona handicappata e la sua famiglia, primo ammortizzatore sociale a reagire a difesa di un suo membro fragile e vulnerabile, sono posti al centro dell’attenzione e tutte le istituzioni preposte e coinvolte agiscono in maniera sincrona e organizzata per dare tutte le risposte necessarie in materia di prevenzione, assistenza e informazione. Vale la pena sottolineare l’ultimo punto, che ribadisce la volontà del legislatore di prevedere la piena integrazione della persona handicappata nella società, nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità.
Prevenzione e diagnosi precoce
Cura e riabilitazione
Queste due sezioni descrivono tutti gli interventi tecnici necessari a garantire la loro realizzazione.
Inserimento e integrazione sociale
Quest’aspetto fondamentale del problema handicap si realizza grazie ad una lunga serie d’interventi di natura socio-psico-pedagogico di seguito riportati:
servizi di aiuto personale, abbattimento di barriere architettoniche, diritto all’informazione e diritto allo studio, adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali, piena integrazione nel mondo del lavoro, totale accessibilità dei mezzi di trasporto pubblici e privati, affidamento e inserimento presso persone e nuclei familiari, organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali, istituzione e adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, organizzazione e realizzazione di attività extrascolastiche.
Nota: Come si vede si tratta di uno spettro di attività ampio e completo che, se realizzato nella sua interezza, porta alla completa realizzazione e integrazione e inclusione della persona handicappata nella società, esattamente come previsto dalla Costituzione e in ossequio del principio delle pari opportunità.
Servizio di aiuto personale
Comuni e unità sanitarie locali possono istituire questo tipo di servizio/assistenza per i cittadini che si trovano in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale, che non può essere gestita con i supporti e servizi ordinari. Questo tipo di servizio/assistenza è volto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione. Inoltre, questo tipo di servizio può essere integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari già disponibili sul territorio usufruendo di servizi civili e volontari.
Nota: E’ specificato che questo tipo di servizio viene erogato “nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio”. E’ difficilmente comprensibile come un tale servizio, assolutamente indispensabile, possa essere condizionato da vincoli di bilancio. Certe priorità dovrebbero avere la precedenza su tutto.
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
I singoli comuni o qualsiasi forma di loro aggregazione possono, come previsto dalla legge n° 142 dell’8 giugno 1990, dare vita con le proprie risorse ordinarie di bilancio a comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
Soggiorno all’estero per cure
Nel caso in cui un paziente debba recarsi all’estero per effettuare cure specifiche che non prevedono il ricovero ospedaliero, le spese sostenute per sé e per l’accompagnatore possono essere rimborsate a condizione che ci sia una preventiva autorizzazione
Diritto all’educazione e all’istruzione
Alla persona handicappata è garantito il diritto all’istruzione dalla scuola materna fino all’università. Diritto che non può essere messo in discussione anche se la persona con handicap ha difficoltà di apprendimento o da qualsiasi altra difficoltà derivante dall’handicap. L’integrazione scolastica ha come principale obiettivo la completa realizzazione della persona con handicap per quanto riguarda l’apprendimento, la comunicazione, le relazioni e la socializzazione. A tal fine per ogni studente handicappato è stilato un profilo dinamico-funzionale, che, sulla base delle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell’alunno, specifica quali difficoltà incontra nell’apprendimento e al contempo rileva le possibilità di recupero e le capacità individuali, che devono essere sostenute e rafforzate. Sulla base di tale profilo è formulato un piano educativo individualizzato. I genitori della persona handicappata partecipano a tutto il processo.
Modalità di attuazione dell’integrazione
Di fatto, quest’articolo è dedicato agli insegnanti di sostegno e all’attività da loro svolta. Aggiornamento costante in materia di handicap, comunicazione e confronto tra docenti del ciclo inferiore e superiore per rendere più agevole il percorso e la continuità scolastica dello studente handicappato sono i principali aspetti su cui si basa questa sezione. Così come molta attenzione è posta sui piani di studio che gli aspiranti docenti devono seguire per essere abilitati all’attività didattica di sostegno.
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
In tutte le sedi competenti (uffici scolastici provinciali, circoli didattici, istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado) sono istituiti appositi gruppi di lavoro con il compito di collaborare nelle attività organizzate per l’integrazione degli alunni con difficoltà di apprendimento.
Valutazione del rendimento e prove d’esame
Nel piano educativo individualizzato sono specificate le materie per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari e le eventuali attività integrative e di sostegno. Per quanto concerne gli esami per valutare il rendimento dello studente, nella scuola dell’obbligo le prove riguarderanno le materie oggetto di insegnamento e si valuteranno i progressi dell’alunno rispetto al livello di partenza. Nella scuola secondaria di secondo grado sono consentite prove equivalenti e tempi più lunghi per le prove scritte. L’alunno, inoltre, si potrà avvalere del supporto di assistenti per l’autonomia e la comunicazione e potrà utilizzare gli ausili necessari. Per le prove universitarie, previo accordo con il docente, sono previste prove equivalenti, tempi più lunghi e mezzi tecnici.
Formazione professionale
Centri pubblici e privati devono tenere in debita considerazione le diverse capacità degli alunni handicappati. Nel caso in cui questi alunni non potessero seguire i normali metodi di apprendimento, si deve garantire loro specifiche attività, anche sulla base del piano educativo individualizzato.
Nota: L’inclusione scolastica occupa un posto centrale nel panorama delle politiche di inserimento sociale delle persone con disabilità. In Italia però sono poche le scuole speciali dedicate ad alunni con problematiche sanitarie complesse. Ma la legge obbliga tutte le scuole pubbliche e private ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità. Se è vero che l’esperienza italiana rappresenta un’eccellenza, le risorse dedicate alle attività di sostegno e di integrazione degli alunni con disabilità nella scuola appaiono spesso inadeguate. Nell’anno scolastico 2010-2011 circa il 10% delle famiglie degli alunni con disabilità ha presentato un ricorso al Tribunale civile o al Tribunale amministrativo regionale per ottenere un aumento delle ore di sostegno.
Integrazione lavorativa
Soltanto enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, centri di lavoro guidato, associazioni e organizzazioni di volontariato possono svolgere attività di inserimento e di integrazione lavorativa delle persone handicappate. Per svolgere tali attività è prevista l’iscrizione ad apposito albo regionale, che avviene sole se si è in possesso di specificati requisiti. E’ facoltà delle regioni stabilire specifiche agevolazioni per le persone handicappate per recarsi al lavoro o svolgere un’attività lavorativa autonoma. E’ facoltà delle regioni stabilire incentivi, agevolazioni e contributi per i datori di lavoro che assumono handicappati o adattano l’ambiente lavorativo.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Oltre alla minorazione fisica o psichica, anche la capacità lavorativa e relazionale della persona portatrice di handicap devono essere tenute in debita considerazione ai fini del suo inserimento lavorativo.
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
In funzione del proprio handicap, il candidato può usufruire degli ausili e dei tempi aggiuntivi a lui necessari, specificati dallo stesso candidato nella sua domanda di partecipazione.
Precedenza nell’assegnazione della sede
La persona con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con le minorazioni di cui alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10 agosto 1950, n°648, vincitrice di concorso pubblico ha la priorità nella scelta della sede.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione.
Nota: La legge chiave per l’integrazione lavorativa dei disabili è la Legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro per i disabili.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, turistiche e ricreative
Regioni, comuni, consorzi di comuni, Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e impianti di balneazione sono tenuti a rimuovere ogni ostacolo nelle attività sportive, turistiche e ricreative. In particolare per la balneazione concessioni o rinnovi demaniali sono condizionati dalla fruibilità da parte di persone handicappate. Identica situazione per concessioni e rinnovi autostradali. La discriminazione di persone handicappate è punita secondo la legge.
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico devono essere eseguite in conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Sono specificati gli adempimenti necessari e chi li deve compiere per definire la conformità di un edificio pubblico o privato aperto al pubblico. Inoltre, viene data attenzione anche agli spazi urbani, che vanno realizzati attraverso percorsi adeguati, l’istallazione di semafori acustici per non vedenti e la rimozione della segnaletica che possa ostacolare lo spostamento di persone handicappate.
Nota: Dal testo emerge chiaramente l’intento del legislatore, grazie anche alle leggi emanate in seguito (es. legge 9 gennaio 1989, n°13), di rendere le città accessibili anche alle persone portatrici di handicap. Purtroppo, la realtà non sembra riflettere questo intento. Marciapiedi sconnessi, scale, mancanza di servi igienici adeguati, mezzi di trasporto pubblici non sempre idonei rendono spesso gli spostamenti di soggetti portatori di handicap un vero e proprio percorso a ostacoli. Proprio per rendere migliore la vita di chi ha difficoltà negli spostamenti, la FCS ha varato un importante progetto denominato A RUOTA LIBERA che, tra l’altro, prevede la pubblicazione per le più importanti città d’arte italiane di guide con itinerari a dimensione di disabile.
Accesso all’informazione e alla comunicazione
E’ compito del ministro delle poste e telecomunicazioni rendere i servizi radiotelevisivi e telefonici accessibili anche ai portatori di handicap.
Mobilità e trasporti collettivi
E’ compito delle regioni disciplinare come i comuni provvedono affinché le persone handicappate possano muoversi liberamente sul territorio di competenza esattamente come un normodotato. Laddove i servizi pubblici opportunamente adattati non dovessero arrivare i comuni devono predisporre apposite soluzioni alternative. E’ sempre compito dei comuni provvedere ad opportune modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
Nota: Anche in questo caso il legislatore non poteva fare di più. Purtroppo, la realtà di tutti i giorni non riflette quanto stabilito dalla legge e, anche in questo caso, è detto che gli interventi devono tener conto delle risorse disponibili.
Trasporti individuali
Le Unità sanitarie locali contribuiscono per il 20% alla spesa sostenuta per la modifica dei dispositivi di guida dei veicoli di persone titolari di patente speciale. La persona handicappata gode dell’iva agevolata al momento dell’acquisto dell’autovettura. Inoltre, può detrarre dalla denuncia dei redditi il 19% della spesa sostenuta, è esentata dal pagamento del bollo auto e dalle tasse di trascrizione. Possono fruire delle agevolazioni le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se certificati gravi e con indennità di accompagnamento), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti).
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
I comuni riservano appositi spazi ai veicoli delle persone handicappate, indipendentemente che siano gestiti direttamente o dati in concessione.
Esercizio del diritto di voto
Ogni comune organizza servizi di trasporto pubblico per permettere alle persone handicappate di raggiungere il proprio seggio elettorale. Le Unità sanitarie locali nei 3 giorni precedenti al voto mettono a disposizione un adeguato numero di medici per le certificazioni previste dalla norma (certificati di accompagnamento e attestazione medica). Se il portatore di handicap è impossibilitato ad esercitare il voto in autonomia può essere accompagnato in cabina da persona di sua fiducia purché iscritta alle liste elettorali.
Partecipazione
Le persone handicappate sono coinvolte dalle regioni nella redazione di programmi che le riguardano.
Riserva degli alloggi
I disabili gravi, o con ridotta o nulla capacità motoria, e, ovviamente, la loro famiglia possono fruire di finanziamenti per la realizzazione di alloggi che siano adatti al loro handicap. Il CER può assegnare i fondi ai comuni, agli istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi o, in alternativa, agli enti ed istituti statali, assicurativi e bancari che agiscono nell’ambito dell’edilizia abitativa per l’adattamento di alloggi di loro proprietà, che verranno dati in locazione a disabili gravi o con ridotta o nulla capacità motoria o alle loro famiglie.
Agevolazioni fiscali
Quanto previsto originariamente dalla legge 104 è stato successivamente modificato dalla legge 473/94. I familiari a carico possono essere detratti dall’IRPEF così come le spese mediche generiche e di assistenza specifica. E’ prevista l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei mezzi per sollevare la persona handicappata o utilizzati per la sua deambulazione. IVA agevolata e detrazione d’imposta sono anche previste per l’acquisto dell’auto.
Agevolazioni
Per poter usufruire dei benefici di seguito descritti al disabile, sia esso lavoratore o assistito, deve aver avuto il riconoscimento di handicap grave. In questo caso i permessi lavorativi possono essere concessi sia al lavoratore che al familiare che lo assista. Nel caso in cui a fruirne sia il familiare che assiste il disabile, quest’ultimo non deve essere ricoverato a tempo pieno. Al familiare che assiste un congiunto disabile sono concessi tre giorni al mese di permesso retribuito. Nel caso in cui a fruire del permesso sia direttamente il lavoratore disabile, questi può scegliere tra 3 giorni di permesso retribuito al mese o due ore di permesso giornaliero. Se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore il permesso si dimezza ad un’ora al giorno. Il genitore che assiste il figlio disabile può prolungare il congedo parentale retribuito sino a che il figlio non compie tre anni. E’, quindi, sempre possibile scegliere tra tre giorni al mese di permesso retribuito e due ore al giorno, sempre di permesso retribuito.
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