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tutela docente di sostegno

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Conoscere per tutelarsi. Qui di seguito una serie di riferimenti normativi da varie fonti.

 


Dove può trovare il docente di sostegno supporto e consulenza quando ha un nuovo caso e non sa che didattica applicare?

 

In ogni provincia c'è almeno una scuola sede del Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e poi ci sono alcuni Centri Territoriali per l'Inclusione. E' possibile mettersi in contatto con i referenti per una consulenza anche in presenza, oppure prendere in prestito testi e ausili dalla loro biblioteca sulla disabilità.

Per esempio sul sito del cts di Fano alla pagina supporto si può trovare sia lo sportello di ascolto online, sia tutti i dati per contattare il CTS o i CTI della provincia di Pesaro e Urbino.

 

Un'altra fonte di informazione sono le associazioni dei genitori, come la Associazine Genitori con Figli portatori di Handicap di Fano, oppure biblioteche speciali come la Fondazione Arca di Senigallia.

 


FAQ MIUR: Alunni con disabilità e ruolo dell'insegnante di sostegno

 

Alunni con disabilità

 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.
Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organo consultivo e propositivo, a livello nazionale, in materia di integrazione scolastica e l’Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità.
Link utili: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/disabilita


Chi è il docente di sostegno?
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Quali sono i compiti dell'insegnante di classe rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità?
Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità non segue di norma dei percorsi normali di apprendimento, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi garantisce a ciascun insegnante la chiara definizione delle proprie funzioni anche verso l'alunno con disabilità e rende chiara la sua posizione nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti.

Quali sono i compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione degli alunni con disabilità?
È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche.

Quali sono i compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità?
Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001)

Quale è il ruolo degli enti locali?
L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" sono figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d’Italia. Essi non hanno, strettamente parlando, il compito di insegnare bensì quello di consentire all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche assistenti ad personam). Il compito dell’Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

Cos’è il piano educativo individualizzato o PEI?
Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e cri-teri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:
1) finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di classe;
2) gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
3) i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
4) i criteri e i metodi di valutazione;
5) le forme di integrazione tra scuola ed extrascuola.
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia

In che modo il POF (Piano dell’Offerta Formativa) di una scuola tiene conto anche degli alunni con disabilità?
Una scuola inclusiva deve necessariamente tener conto nella formulazione del POF dei propri alunni con disabilità e deve descrivere sia quello che la scuola offre specificatamente per loro, per meglio rispondere allo loro esigenze educative, sia come le varie proposte formative che la scuola offre alla propria utenza siano effettivamente fruibili da tutti, anche dagli alunni con particolari difficoltà, nonché come la scuola intervenga per superare eventuali ostacoli. Le criticità maggiori emergono spesso nei momenti meno strutturati quali le attività integrative, i viaggi di istruzione, gli spazi di aggregazione ecc. e, per evitare rischi di esclusione è importante intervenire a monte con una idonea progettazione.

Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)?
Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze… Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all'insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

Cosa sono i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, GLHI e GLH?
In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo
L'espressione GHL, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori

Cosa sono i centri territoriali di supporto per la consulenza alle scuole?
Rete territoriale, pubblica di Centri per gli ausili permanente con il compito di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. La rete è in grado di sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica. Nata con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili. Sul territorio nazionale sono funzionanti al momento 100 Centri Territoriali di Supporto. Per sostenere i CTS, il Ministero prevede incontri di formazione e di discussione con i referenti regionali per la disabilità e con gli operatori dei singoli Centri. Il referente dei CTS può essere contattato sia dal Dirigente Scolastico sia dalla famiglia, sia dai docenti stessi. L’elenco dei CTS è presente sul sito internet alla pagina: http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4_5.shtml#cts

Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?
Dobbiamo distinguere tra la scuola primaria e la scuola secondaria (di 1° e 2° grado). Nella scuola primaria la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato.
La situazione cambia nella scuola secondaria. In questo ordine di scuola agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
- se la programmazione seguita è stata curricolare, o per obiettivi minimi, allora certamente essa porta al conseguimento di un regolare titolo di studio, anche, nel caso, attraverso lo svolgimento di prove d’esame equipollenti a quelle ordinarie;
- se la programmazione (e la conseguente valutazione) è differenziata ma non equipollente alla programmazione ordinaria, il candidato disabile potrà affrontare l’Esame di Stato conclusivo sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI. Superando queste prove, all’alunno  non verrà rilasciato il diploma, bensì un attestato di credito formativo. L’attestato che viene rilasciato dopo l’esame di primo ciclo consente l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado, esclusivamente ai fini del conseguimento di un ulteriore attestato di credito formativo.

Cos'è la Programmazione Differenziata?
Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l’alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico. Al termine del percorso non consegue il diploma ma un attestato dei crediti formativi.

 


 

Guida agli scrutini finali. Partecipano il docente di alternativa IRC, sostegno, ITP, conversatore in lingua straniera, approfondimento materie letterarie

 

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.
Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;

Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
Giova anche ricordare che nella scuola di I grado il docente di sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”.
All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.
Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni.

 


 

 

 

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